Il momento è arrivato: lo scontrino elettronico è ora obbligatorio per tutti gli esercenti e gli operatori economici: sparisce quindi il vecchio scontrino cartaceo ora sostituito per il consumatore da un documento commerciale di vendita o prestazione.
Scontrino elettronico e documento commerciale
Fino ad oggi l’obbligo dello scontrino elettronico era previsto solo per i negozianti con volume d’affari superiore a 400mila euro mentre ora deve essere emesso anche dagli artigiani: in totale nel nostro paese riguarda circa due milioni di attività commerciale. Per i consumatori, va sottolineato, non vi sono particolari cambiamenti: essi ricevono infatti dall’esercente un documento commerciale che non ha valore fiscale, ma che deve essere conservato per la garanzia e per un eventuale cambio merce nel caso ce ne fosse bisogno. Lo scontrino elettronico sarà inviato direttamente dalla nuova tipologia di registro di cassa all’Agenzia delle Entrate.
Il documento commerciale potrà essere utilizzato per controlli nell’immediato, certificando l’acquisto: oltre al diritto di garanzia esso sarà il titolo da impiegare per la deduzione dei costi sostenuti e per la detrazione degli oneri Irpef. Sebbene il suo inizio è stato spostato al primo luglio del 2020, insieme al documento commerciale arriva anche la “lotteria degli scontrini“: questo significa che quando verranno eseguiti degli acquisti chi vorrà potrà partecipare con un proprio codice all’estrazione mensile di premi da 10mila, 30mila e 50mila euro. Coloro che pagheranno con carte e bancomat avranno più possibilità di vincere: è previsto, tra le altre cose, un mega premio annuale.
Cosa cambia per i negozianti
Ovviamente l’introduzione dello scontrino elettronico porta un cambiamento sensibile per i commercianti: essi si sono dovuti adeguare cambiando il registro di cassa ma hanno ottenuto di non dover tenere più tenere il registro dei corrispettivi, poiché con la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica i dati inviati rendono inutile la registrazione e la conservazione delle copie dei documenti commerciali. Quest’ultimo per essere considerato a norma deve contenere alcune indicazioni: data e ora di emissione, numero progressivo, ditta, denominazione o ragione sociale. E ancora nome e cognome dell’emittente, il numero di partita Iva dello stesso e dove l’esercizio commerciale risiede. Devono essere poi elencati i beni ceduti o i servizi resi insieme all’ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.
Le differenze fisiche con il vecchio scontrino cartaceo sono infinitesimali, ma in questo modo sarà possibile dare una bella sferzata all’evasione fiscale in ambito commerciale, riuscendo forse in questo modo a favorire l’abbassamento della pressione fiscale sulla categoria e sui consumatori.