Buoni fruttiferi postali dormienti

Tra i consigli degli esperti a chi sceglie di sottoscrivere un Buono fruttifero postale, soprattutto nel caso in cui si sceglie una tipologia a lunga scadenza, c’è anche la raccomandazione di non dimenticarlo, altrimenti si rischia di perdere sia il capitale investito che gli interessi maturati.

I Buoni fruttiferi postali emessi da Poste Italiane in forma cartacea, infatti, si prescrivono una volta che sono trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo senza che il sottoscrittore abbia reclamato la restituzione del denaro.


In questo caso, dunque, il soggetto che ha sottoscritto il Buono fruttifero postale scaduto da oltre dieci anni perde il diritto ad ottenere il rimborso sia del capitale investito che degli interessi maturati. L’importo dovuto ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali emessi dopo il 14 aprile 2001 è versato al Fondo istituito presso il MEF.

[BUONI FRUTTIFERI POSTALI CONSIGLI PER OTTIMIZZARE I RENDIMENTI]

In realtà quello dei Buoni fruttiferi postali dormienti non è un caso raro, basti pensare al caso dei Buoni fruttiferi ordinari che scadono ben 20 anni dopo la loro sottoscrizione.

[BUONI FRUTTIFERI POSTALI VS BTP]

Questo rischio non si corre nel caso dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati. Si tratta di buoni fruttiferi emessi in forma non cartacea, in altre parole al momento della sottoscrizione al cliente non viene consegnato alcun documento cartaceo. Essi risultano infatti semplicemente da una scrittura contabile, di conseguenza possono essere sottoscritti solo dai titolari di un conto corrente Poste Italiane o di un libretto di risparmio Poste italiane. I Buoni fruttiferi postali dematerializzati, in particolare, non possono cadere in prescrizione in quanto vengono rimborsati alla scadenza mediante accredito automatico sul conto corrente o sul libretto di risparmio dell’intestatario.